ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI RISORSE UMANE

 

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DURC ON LINE
A partire dal 1° luglio è operativa la nuova procedura semplificata di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Alle imprese basterà un semplice click per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Istituti coinvolti - Inps, Inail e Casse Edili - hanno indirizzato i propri sforzi per un’importante informatizzazione delle procedure di rilascio del Documento il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzato ad ogni fine di richiesto dalla legge.
Non sarà inoltre più necessario richiedere un nuovo DURC in funzione della finalità per la quale lo stesso deve essere utilizzato. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile direttamente da internet.

ANTICIPAZIONE MENSILE DEL T.F.R. (QUIR - Quota Integrativa della Retribuzione)
Il DPCM 29/2015 ha stabilito la possibilità, da parte del lavoratore dipendente, di ricevere mensilmente la quota di Trattamento di Fine rapporto da lui maturata. Questi i punti essenziali della norma:
REQUISITI PER AVERE  L’ANTICIPAZIONE TFRL’anticipazione mensile del TFR può essere richiesta da tutti i lavoratori con eccezione di:
-        
lavoratori che non siano stati assunti da almeno 6 mesi;
-         lavoratori che non abbiano destinato il TFR a garanzia per ottenere un finanziamento;
-         lavoratori domestici e del settore agricolo;
-         lavoratori dei settori nei quali è già prevista la liquidazione periodica del TFR;
-         dipendenti da aziende in procedure concorsuali;
-         lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
-         lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga in prosecuzione della CIGS. 
LAVORATORI CON TFR DESTINATO AI FONDI PENSIONE
Anche il lavoratore che avesse scelto il versamento del suo TFR ad un Fondo pensionistico può chiedere l’anticipazione mensile del TFR; in questo caso il datore di lavoro continuerà a versare al Fondo solo gli eventuali contributi aggiuntivi, a carico suo o del lavoratore.
IRREVERSIBILITA’ DELLA SCELTA
Il lavoratore che scegliesse l’anticipazione mensile del proprio TFR non potrà avere ripensamenti e continuerà a percepire il relativo importo fino al 30 giugno 2018, oppure fino alla cessazione del rapporto se si verificasse tale evento prima di quella data.
TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR
L’anticipazione mensile del TFR va assoggettata alla tassazione ordinaria, non a quella separata come previsto in caso di cessazione del rapporto, e conseguentemente anche alle addizionali regionali e comunali, così come costituisce reddito ai fini delle detrazioni e degli assegni per nucleo familiare, mentre non rientra nell’imponibile utile al calcolo del bonus fiscale.
DECORRENZA DELL’ANTICIPAZIONE TFR
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il TFR a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha ricevuto la richiesta del lavoratore.
Se però il datore di lavoro chiede un finanziamento per fare fronte a questo suo obbligo, l’anticipazione del TFR inizierà tre mesi dopo quello di presentazione della domanda da parte del lavoratore.

ANTICIPAZIONI TFR CON IL METODO TRADIZIONALE 
La nuova norma non impedisce al datore di lavoro, pur non essendone tenuto, di erogare anticipazioni sul TFR secondo la normativa già esistente, con applicazione della tassazione separata.    

TUTELE CRESCENTI: L’ANALISI DELLE NOVITA’

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 (in seguito “decreto”) contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il 7 marzo 2015.

La stesura finale del provvedimento contiene alcune significative modifiche rispetto allo schema predisposto lo scorso 24 dicembre 2014 e inviato alle Camere per il previsto parere. Per una disamina generale del provvedimento si rinvia alla circolare n. 1/2015 del 7 gennaio scorso e la successiva n. 4/2015, mentre con la presente circolare si analizzano le sole novità introdotte nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, le novità riguardano l’allargamento della platea dei destinatari, la sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità risarcitoria, alcune opportune puntualizzazioni al testo e nuovi adempimenti amministrativi con relativa sanzione posti a carico delle aziende.Approforndimenti

BONUS EX ART. 1, DL N. 66/2014

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d’imposta 2015:
1) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2) possiedono un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
3) producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un’imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente),spetta,  un bonus mensile il cui valore massimo su base annua è pari a euro 960 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all’anno).
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal  rapporto in essere con l’azienda.
Si tratta nello specifico di:
1. presunzione di produrre, nel periodo d’imposta 2015, un reddito complessivo superiore a 26.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall’azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l’abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d’impresa, redditi diversi);
Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l’obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.
2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l’azienda;
Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d’imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.
3. aver già beneficiato, nel corso del 2015, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall’azienda.
La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell’azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). 

 

PEC  posta certificata
COS'È LA PostaCertificat@
La PostaCertificat@ è un servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC presenti nell’Indirizzario PA del Portale

comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Comunicazioni di assunzione d'urgenza
La comunicazione d'urgenza può essere inviata entro il giorno antecedente a quello d'instaurazione del rapporto di lavoro nei soli casi in cui, per motivare esigenze produttive, non sia possibile inviare la comunicazione definitiva.
Entro cinque giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro è necessario in ogni caso inviare la comunicazione definitiva nella quale dovrà essere riportato il numero di protocollo assegnato alla comunicazione d'urgenza


INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR DEL MESE

PROSEGUE NEL 2012 LA TASSAZIONE AGEVOLATA SUGLI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, prosegue la detassazione di straordinari e premi di produttività del 10%, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro con un reddito anno precedente di 36.000 euro. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza l'intervento governativo in materia di detassazione degli straordinari e degli elementi variabili del salario. - Leggi il commento

I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita IVA
Dal 1 gennaio 2007 i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti, fiscali, contributivi, previdenziali, esclusivamente mediante modalita' telematiche ,anche servendosi di intermediari.

La disciplina antiriciclaggio
I consulenti del lavoro, quali professionisti dell'area giuridico-economica, dal 22 aprile '06 sono tenuti ad adempiere ai previsti obblighi in materia di antiriciclaggio.

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