ARTICOLO 23
DPR.600 MODIFICATO DAL DLGS.314/97
L’art.23 impone ai sostituti d’imposta di effettuare
la ritenuta in caso di corresponsione di compensi e altre somme di cui
all’art.46 TUIR.
Le modifiche all’art.23 impongono al sostituto d’imposta
di effettuare le ritenute nel caso di corresponsione di somme e valori
determinati a norma del nuovo art.48 DPR.917/86
Questo significa che ogni qualvolta un soggetto
qualificato come sostituto d’imposta corrisponde un reddito che oggettivamente
rientra nella categoria di redditi di lavoro dipendenti dovrà effettuare la
ritenuta a prescindere dal fatto che con il sostituto esista un rapporto di
lavoro dipendente
In pratica viene quindi PRIVILEGIATA la natura
dell’erogazione rispetto alla natura del rapporto che lega il sostituto al
sostituito.
Si vuole quindi dal 1.1.1998 fare riferimento alla
tipologia di reddito che viene erogata più che basarla sul tipo di rapporto che
esiste con il soggetto che percepisce il reddito
Secondo la relazione di accompagnamento al decreto
legislativo dovrebbero consentire di agevolare i successivi adempimenti del
datore di lavoro e del lavoratore.
Vediamo di analizzare ora l’art.23 DPR.600/73
co.1
I sostituti d’imposta che corrispondono somme o
valori di cui all’art.48 del tuir
devono operare all’atto del PAGAMENTO una ritenuta a
titolo d’ACCONTO con obbligo di rivalsa.
In caso di incapienza in tutto o in parte sui pagamenti in
denaro dell’irpef sui beni in natura il lavoratore versa al datore di lavoro
l’importo corrispondente alle ritenute
Co.1-bis
I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui
redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’art.48 co.8-bis,
devono in ogni caso operare le relative ritenute (in vigore 1.1.2001)
Co.2
La ritenuta da operare è determinata:
a)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all’art.48, esclusi quelli indicati nelle successive lettere b) e c)
corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del TUIR rapportate al periodo di paga. Le detrazioni
vanno riconosciute solo se il percepente dichiara di avervi diritto, indicando nella
dichiarazione di responsabilità le condizioni di spettanza e l’impegno a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto
anche per i periodi di imposta successivi;
b)
sulle mensilità aggiuntive (13,14, GN ecc) e sui compensi
della stessa natura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c)
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di
cui all’art.16 co.1 lett. b) del citato TUIR, intendendo per reddito
complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto d’imposta al
sostituito nel biennio precedente;
d)
sulla parte imponibile del TFR e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme do cui all’art.16 co.1 lett. a)
del TUIR con i criteri di cui all’art.17 co 1, secondo periodo, e co. 2 bis,
terzo periodo, dello stesso TUIR.(in vigore dal 1.1.2001 D.Lgs. 47/2000)
d-bis)
sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’art.16
lett.a-bis) del citato TUIR con i criteri di cui all’art. 17-bis co.1 primo
periodo dello stesso TUIR. (in vigore dal 1.1.2001 art.10 co.2 D.Lgs. 47/2000)
e)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all’art. 48 del TUIR. non compresi nell’art.16 co.1 lett. a) del TUIR
corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per
il primo scagliore di reddito.
Co.3
I soggetti sostituti d’imposta
devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute
operate sulle somme e i valori di cui alla lettera a) e b) del co.2 nonché sui
compensi di cui all’art. 47, co 1 lett. b) del TUIR comunicati al sostituto
entro il 12 gennaio dell’anno successivo, e l’imposta dovuta sull’ammontare
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del TUIR e di quelle eventualmente spettanti a norma
dell’art. 13 bis del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonché limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e
f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di in capienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle
ritenute ancora dovute, ovvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo
d’imposta, Sugli importi di cui si è differito il pagamento si applica
l’interesse in ragione dello 0,50% mensile che è trattenuto e versato nei
termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che
al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del
rapporto di lavoro o per in capienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno
successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme e valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo,
sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti
redditi prodotti all’estero. La disposizione del periodo precedente si applica
anche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi di imposta
precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato (in vigore dal 13.1.2000 art.14
DLGS.505/99
Co.4
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno
il sostituito può chiedere al suo sostituto di tener conto, anche dei redditi
di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare
al sostituto d’imposta entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta
successivo a quello in cui sono stati percepiti, il CUD concernente i redditi
di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da
altri soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute, alla consegna della
suddetta certificazione umica, il sostituito deve anche comunicare quale delle
opzioni previste al comma 3 intende adottare in caso di in capienza delle
retribuzioni, a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non
si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
Co.5 abbrogato