ARTICOLO 23 DPR.600 MODIFICATO DAL DLGS.314/97

 

L’art.23  impone ai sostituti d’imposta di effettuare la ritenuta in caso di corresponsione di compensi e altre somme di cui all’art.46 TUIR.

 

Le modifiche all’art.23 impongono al sostituto d’imposta di effettuare le ritenute nel caso di corresponsione di somme e valori determinati a norma del nuovo art.48 DPR.917/86

 

Questo significa che ogni qualvolta un soggetto qualificato come sostituto d’imposta corrisponde un reddito che oggettivamente rientra nella categoria di redditi di lavoro dipendenti dovrà effettuare la ritenuta a prescindere dal fatto che con il sostituto esista un rapporto di lavoro dipendente

 

In pratica viene quindi PRIVILEGIATA la natura dell’erogazione rispetto alla natura del rapporto che lega il sostituto al sostituito.

 

Si vuole quindi dal 1.1.1998 fare riferimento alla tipologia di reddito che viene erogata più che basarla sul tipo di rapporto che esiste con il soggetto che percepisce il reddito

 

Secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo dovrebbero consentire di agevolare i successivi adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.

 

Vediamo di analizzare ora l’art.23 DPR.600/73

co.1

I sostituti d’imposta che corrispondono somme o valori  di cui all’art.48 del tuir

devono operare all’atto del PAGAMENTO una ritenuta a titolo d’ACCONTO con obbligo di rivalsa.

In caso di incapienza in tutto o in parte sui pagamenti in denaro dell’irpef sui beni in natura il lavoratore versa al datore di lavoro l’importo corrispondente alle ritenute

Co.1-bis

I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’art.48 co.8-bis, devono in ogni caso operare le relative ritenute (in vigore 1.1.2001)

Co.2

La ritenuta da operare è determinata:

a)   sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art.48, esclusi quelli indicati nelle successive lettere b) e c) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del TUIR rapportate al periodo di paga. Le detrazioni vanno riconosciute solo se il percepente dichiara di avervi diritto, indicando nella dichiarazione di responsabilità le condizioni di spettanza e l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;      

b)   sulle mensilità aggiuntive (13,14, GN ecc) e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c)    sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’art.16 co.1 lett. b) del citato TUIR, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi  di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto d’imposta al sostituito nel biennio precedente;

d)   sulla parte imponibile del TFR e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme do cui all’art.16 co.1 lett. a) del TUIR con i criteri di cui all’art.17 co 1, secondo periodo, e co. 2 bis, terzo periodo, dello stesso TUIR.(in vigore dal 1.1.2001 D.Lgs. 47/2000)

d-bis)

 sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’art.16 lett.a-bis) del citato TUIR con i criteri di cui all’art. 17-bis co.1 primo periodo dello stesso TUIR. (in vigore dal 1.1.2001 art.10 co.2 D.Lgs. 47/2000)

e)   sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 48 del TUIR. non compresi nell’art.16 co.1 lett. a) del TUIR corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scagliore di reddito.

Co.3

I soggetti sostituti d’imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alla lettera a) e b) del co.2 nonché sui compensi di cui all’art. 47, co 1 lett. b) del TUIR comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell’anno successivo, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR e di quelle eventualmente spettanti a norma dell’art. 13 bis del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di in capienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta, Sugli importi di cui si è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per in capienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme e valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo, sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi di imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (in vigore dal 13.1.2000 art.14 DLGS.505/99

Co.4

Ai fini del compimento  delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al suo sostituto di tener conto, anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, il CUD concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute, alla consegna della suddetta certificazione umica, il sostituito deve anche comunicare quale delle opzioni previste al comma 3 intende adottare in caso di in capienza delle retribuzioni, a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Co.5 abbrogato