QUESITO

Sono un lavoratore extracomunitario. Potrei avere chiarimenti precisi riguardo alle procedure e alla documentazione necessaria per svolgere attività di lavoro dipendente?

 

A.K. (Verona)

 

Sono un lavoratore marocchino. Ho il permesso di soggiorno rilasciato da un altro paese europeo e desidererei fare un’esperienza di lavoro in Italia. Posso utilizzare il permesso di soggiorno già in mio possesso?

 

Z. S. (Milano)

 

RISPOSTA

I quesiti posti dal nostro lettore ci consentono di affrontare tematiche relative ai lavoratori stranieri extracomunitari.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari i testi di legge di riferimento sono il Testo Unico sull’immigrazione, D. Lgs. 286/98 e il relativo regolamento di attuazione, D.P.R .394/99.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, un’apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro (art. 22 D.Lgs. 286/98)

L’autorizzazione al lavoro è indicato è subordinata a specifiche condizioni indicate nell’art. 30 D.P.R. 394/99 e il rilascio deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, con l’onere per il datore di lavoro di utilizzarla entro e non oltre 6 mesi dal rilascio.

In merito al rilascio dell’autorizzazione, la Direzione Provinciale del Lavoro dovrà prestare particolare attenzione alle modalità di sistemazione abitativa dello straniero (documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro) e alla verifica del rispetto dei limiti numerici qualitativi e quantitativi  (flussi d’ingresso) definiti annualmente da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 21 T.U. e art. 19 L. 40/1998).

Il datore di lavoro, ottenuta l’autorizzazione al lavoro presso la Questura che, svolti i dovuti accertamenti, provvederà a restituirla al datore di lavoro dopo aver apposto il proprio nulla – osta entro 20 giorni dal ricevimento.

Ottenuto il nulla – osta, il datore di lavoro deve inviare l’autorizzazione al lavoratore straniero e costituirà titolo valido per la concessione del visto d’ingresso in Italia per  motivi di lavoro.

Il lavoratore straniero pertanto dovrà entrare in possesso della seguente documentazione:

-     passaporto o documento equipollente  per l’ingresso nel territorio italiano;

-          visto d’ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (art. 3 T.U.).

Il visto d’ingresso permette al lavoratore straniero di entrare “regolarmente” nel nostro Paese; ha validità di 3 mesi e in esso deve essere indicato il motivo e lo scopo del soggiorno.

-          permesso di soggiorno richiesto, secondo le modalità previste dall’art. 9 del regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato e viene rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso entro 20 giorni dalla richiesta. Nel caso analizzato il permesso di lavoro è rilasciato per motivi di lavoro, aspetto che soddisfa la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Il datore di lavoro, prima di procedere all’assunzione, deve provvedere a richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispettorato del Lavoro il rilascio del libretto di lavoro (art. 2 L. 112/1935). Successivamente il lavoratore sarà iscritto presso il centro per l’impiego che, in base alla documentazione presentata, procederà all’avviamento.

La richiesta del libretto di lavoro quale condizione di assunzione dei lavoratori extracomunitari permane, nonostante  la parziale eliminazione dell’obbligo della sua tenuta disposta dal D.P.R. 442/2000 (Circ. Min. lav. 28 febbraio 2001, n. 26).

Una volta instaurato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. L’assunzione deve essere comunicata alla Questura entro 48 ore.

Il datore di lavoro che occupa stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, annullato o revocato è punibile con la sola sanzione penale (art. 22 T.U.) in quanto mancano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative (Min. Lav. circ. 14 n. 2/2202).

La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata. Il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno 30 giorni  prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno é rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi (art. 5 T.U.)

La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

Riguardo invece al nostro lavoratore marocchino con regolare permesso di soggiorno UE che vuole svolgere un’esperienza lavorativa in Italia, deve attenersi a quanto disposto dall’art. 4 T.U. sull’immigrazione.

L’art. 4 sottolinea infatti che gli  stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto (nel caso specifico si fa riferimento ai motivi di lavoro). Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

 Agli stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.

Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

Inoltre, il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

Il nostro lavoratore può quindi lavorare in Italia purchè sussistano tutte le condizioni previste, sia riguardo alla segnalazione della sua presenza, sia riguardo alle regole relative ai rinnovi del permesso di soggiorno.