La
società per cui lavoro ha da poco distribuito i ticket restaurant non solo con
il nominativo dell’azienda ma anche con nome, cognome e numero di matricola del
dipendente. Questa iniziativa viola la legge sulla privacy. A tal proposito,
quali sono le tipologie distintive tra buoni pasto, servizio di mensa e
indennità sostitutiva di mensa. A.V.
(Roma)
Le aziende generalmente, pur non
essendo obbligate, mettono a disposizione dei propri lavoratori un servizio
mensa oppure forniscono i buoni pasto (c.d. ticket restaurant) oppure
corrispondono l’indennità sostitutiva di mensa.
Il servizio mensa è retribuzione
in natura, in quanto ai sensi dell’art. 2099 c.c., “il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in
parte”, oltre che con altre forme, “con prestazioni in natura”. La legge non dà
una definizione di retribuzione in natura, tuttavia dalla definizione fiscale e
contributiva si deduce che essa consiste in prestazione di beni o servizi, di
una determinata utilità, a favore dei lavoratori o dei suoi familiari.
I casi più frequenti di
retribuzione in natura, oltre al servizio mensa, sono l’alloggio, il vitto, il
vestiario, etc. In altri casi, soprattutto relativi a mansioni di tipo
dirigenziale, il compenso in natura può consistere nell’utilizzo di beni o
servizi specifici chiamati normalmente “fringe benefits” (auto
aziendale,telefonino, polizze sanitarie, ecc.).
Il problema giuridico riguardo
alla retribuzione in natura è quello del valore da attribuire all’erogazione
per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi
previdenziali e delle ritenute fiscali.
Il servizio mensa infatti è
regolamentato dall’art. 48 T.U.I.R., come modificato dall’art. 3 D.Lgs 314/97
per la determinazione dell’imponibile contributivo e fiscale. Ai sensi
dell’art. 48, comma 2, lettera c) del DPR 917/86 infatti non rientrano
nell’imponibile contributivo e sono esclusi dal computo dell’imponibile
fiscale le somministrazioni di vitto in
mense organizzate dal datore di lavoro o da terzi senza limiti, o le
prestazioni sostitutive, tra cui i buoni pasto, fino a Euro 5,29 giornaliere
(l’importo viene rivalutato periodicamente).
In genere il servizio mensa
consiste nel mettere a disposizione dei dipendenti un servizio pasti durante
l’intervallo di lavoro. Il servizio mensa può essere realizza-to nei seguenti
modi:
-
mensa aziendale interna con gestione propria;
-
mensa aziendale o pluriaziendale interna affidata in
appalto ad apposita società;
-
buoni pasto di un determinato valore che il datore di
lavoro dà ai dipendenti per l’utilizzo presso esercizi convenzionati
-
indennità sostitutiva di mensa.
In alcuni casi il datore di
lavoro, in mancanza del servizio o dei buoni pasto, può concedere un’indennità
sostitutiva, il cui regime fiscale e
contributivo è diverso. L’indennità sostitutiva di mensa è esente fino a Euro
5,29 solo se corrisposta agli addetti ai
cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o
a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione.
Analizzando alcuni accordi o
regolamenti aziendali sui buoni mensa, si stabilisce che i buoni pasto devono
avere:
-
un valore nominale;
-
caratteristiche tecniche che li rendano di difficile
falsificazione e devono indicare: l’azienda per il quale sono prodotti, la
numerazione progressiva non ripetibile, il periodo di validità, la data di
consumazione del pasto;
-
a richiesta dell’azienda, il nominativo del dipendente
beneficiario.
I
blocchetti dei buoni mensa devono essere accompagnati da liste di riscontro
contenenti le seguenti informazioni: servizio di destinazione; numero dei buoni
consegnati (nominativi degli intestatari), indicazione dei numeri di serie,
data di rilascio; spazio per il timbro dell’ufficio e firma di ricevuta del
dipendente.
Devono
inoltre essere sottoscritti e rilasciati ai dipendenti per le giornate di
effettivo lavoro.
I buoni
pasto inoltre non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente
diritto; non possono essere ceduti, né cumulabili o utilizzati quale denaro
contante per l’acquisto di prodotti sostitutivi; danno diritto a consumare un
pasto a “prezzo libero”, restando a carico del dipendente l’eventuale
differenza tra il valore del buono e il prezzo complessivo della consumazione.
Riguardo
al nominativo del dipendente apposto sul buono pasto, a richiesta dell’azienda,
in relazione alla legge sulla privacy, L. 675/96, non vi sono contrasti qualora
si applichi la lettera a) dell’art. 12 della legge stessa, vale dire esclusione
del consenso circa il trattamento di dati personali da parte dell’interessato
per “dati raccolti e detenuti in base a un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria”.
I casi
che prevedono l’apposizione del nominativo del dipendente sul buono pasto
derivano da accordi o regolamenti aziendali e inoltre richiedono il consenso
del beneficiario nel rispetto dell’art. 11 della legge sulla privacy: viene
richiesta preventivamente la firma da parte dell’utilizzatore.
Innovativo
è stato l’accordo circa il personale docente e dirigente di una scuola di
Trento (Prot. N. 16/Circ./C14 – Trento, 22 dicembre 2001) che, sempre tramite
appalto per la gestione del servizio alternativo di mensa aziendale, ha
introdotto un badge elettronico sostitutivo del buono pasto cartaceo .
L’adozione
di tale badge garantisce una semplificazione e un più puntuale controllo
complessivo (ad esempio, compilazione buono, conservazione scontrini fiscali
etc.) sull’utilizzo dei buoni pasto.
I badge
non sono nominativi ma fanno carico a ciascuna istituzione scolastica che
provvede ad assegnarli al dipendente beneficiario, provvedendo ad associare il
numero della card con il nominativo (nome e cognome) e la matricola del
destinatario. Il badge o buono elettronico ha le stesse caratteristiche del buono
cartaceo.