IL PUNTO DEL GIORNO

Mobbing violenza psicologica e persecuzione nei luoghi di lavoro

La recente sentenza di Cassazione n. 143/2000 riporta di attualità il mobbing.

Il mobbing è stato definito come un particolare fenomeno riconosciuto in ambito lavorativo consistente in una forma di violenza psicologica e persecuzione messa in atto da un superiore o da più colleghi di lavoro nei confronti di un lavoratore vittima di continui e prolungati attacchi e ingiustizie che nel corso del tempo portano l'individuo ad un crollo del suo equilibrio psicologico.

Come si riconosce un mobbing da un normale conflitto di lavoro, attraverso alcuni criteri quali, l'aumento di dissidi con i colleghi, l'esclusione dalle notizie o  dalle riunioni, è soggetto a pettegolezzi, è preso in giro dai colleghi per l'aspetto fisico, la vigilanza è particolarmente attenta a perseguirlo, le richieste e le proposte vengono rifiutate. Il mobbing ha trovato risposte concrete per la Svezia che ha codificato le norme sulla persecuzione nei luoghi di lavoro. In Germania si va diffondendo nelle aziende la figura del garante antimobbing. La Svizzera proibisce tutte le forme di pressione psicologica. In Italia solo la giurisprudenza se ne è occupata, anche se sono stati presentati ben cinque progetti di legge di adeguamento.

Le sanzioni legate al mobbing in Italia comportano conseguenze sia sul versante contrattuale che sulla salute del lavoratore. Le sanzioni civili di risarcimento danni trovano riscontro negli artt. 2087 e 2043 cc,  mentre quelle contrattuali sono previste nell'art. 2103 cc. Per le sanzioni penali si fa riferimento al reato di lesioni personali.

La citata sentenza di Cassazione - Sezione lavoro n. 143/2000 ha respinto il risarcimento del danno di una lavoratrice per mancanza di prove documentali e testimoniali, in sostanza le accuse non provate di mobbing hanno giustificato il licenziamento per giusta causa per violazione del rapporto di fiducia (la lavoratrice aveva rilasciato una intervista ad un quotidiano locale di accuse alla direzione per molestie sessuali subite).

                                                               Mauro Porcelli.